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Sussidio malattia

Sussidio straordinario ai dipendenti in malattia oltre il 180° giorno

L’ Ente Bilaterale EBK sostiene i collaboratori che, superato il periodo di comporto di 180 giorni, richiedono al proprio datore di lavoro un'aspettativa non retribuita per malattia (come previsto dall’art. 192 del CCNL vigente), fino a max. 120 giorni di calendario:

  • l’Ente Bilaterale EBK eroga un importo di 30,00 Euro lordi per ogni giorno di aspettativa non retribuita (né dal datore di lavoro, né dall'INPS – vedi nota 1), fino alla sua durata massima di 120 giorni.

Qualora l’assenza sia causata da una patologia grave e continuativa, che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, così come deve essere documentata la necessità di sottoporsi a tali cure, l’art. 192 del CCNL vigente prevede che il lavoratore possa inoltre fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi:

  • In questo caso l’importo di 30,00 Euro lordi per ogni giorno di aspettativa non retribuita (né dal datore di lavoro, né dall'INPS – vedi nota 2) viene erogato fino a guarigione clinica e comunque non oltre il dodicesimo mese dall’inizio dell’assenza per malattia (ovvero, in caso di interruzioni del periodo di comporto, non oltre il sesto mese dal termine dei 180 giorni).

Per usufruire della prestazione è indispensabile essere in regola con il pagamento dei contributi EBK e Ascom/CO.ve.l.co da almeno sei mesi prima dell’assenza per malattia.

Modalità di richiesta:

Entro 6 mesi dalla data della richiesta all’azienda di aspettativa non retribuita, compilare il modulo online allegando la seguente documentazione:

  • buste paga a partire dal sesto mese precedente l’inizio dell’assenza per malattia, fino alla data della richiesta (compreso l’intero periodo di aspettativa non retribuita);
  • copia della domanda di aspettativa - con indicazione precisa del periodo di malattia e di aspettativa - firmata e timbrata per ricevuta dall’azienda;
  • certificazione medica con prescrizione di cure salvavita (se del caso).

Note:

1) nel caso di dipendenti con anzianità superiore a 10 anni, che godono, come previsto dall’accordo integrativo territoriale, dell’indennità pari al 50% della retribuzione per il periodo di 90 giorni successivi al periodo di comporto di 180 giorni, l’importo di 30,00 Euro lordi verrà quindi corrisposto solamente per i rimanenti 30 giorni mancanti al raggiungimento dei 120 giorni riconosciuti da EBK;

2) resta escluso il periodo di 60 giorni di cui all’art. 193 del vigente CCNL, in quanto già coperto da indennizzo INPS e/o integrazione al 100% da parte del datore di lavoro;

Per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni, restano esclusi oltre ai 60 giorni di cui all’art. 193, anche i 30 giorni successivi, in quanto indennizzati ai sensi dell’Accordo integrativo territoriale.

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